Sicurezza sul lavoro 81 2008
La sicurezza sul lavoro è di recente stata oggetto di un pesante stravolgimento normativo in quanto l'introduzione del d.lgs. 81/2008 ha trasformato un testo di legge osboleto e oggettivamente lacunoso in una norma tecnica e dedicata a professionisti che non lascia spazio a lavori eseguiti con superficialità o, peggio ancora, frutto di moduli prestampati. Il .dlg.s 81/2008 ha infatti appesantinto notevolmente le sanzioni a carico del datore di lavoro inadempiente che rischia, nei casi più grafi, fin anche la sospensione dell'attività imprenditoriale oppure sanzioni di carattere penale.
Sicurezza sul lavoro 81 è diventato ormai un termine di comune adozione da quanto il precedente dettato normativo, il d.lgs. 626/94, è stato abrogato e sostituito dal d.lgs. 81 8008 corretto ed integrato dal d.lgs. 106/2009.
Sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 identifica gli adempimenti imposti in capo al datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro e quindi i quattro elementi fondamentali della sicurezza sul lavoro così come sono stati indicati dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i., in particolare:
- nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- redazione di un documento di valutazione dei rischi aziendali;
- creazione di un piano di formazione per gli addetti al primo soccorso, antincendio, preposti e dirigenti ed eventualmente per quelle figure che compongono il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro che necessitano, per via della mansione specifica a loro assegnata, una specifica formazione, informazione, addedstramento;
- nomina di un medico del lavoro nei casi previsti per Legge.
Circa la nomina di un responsabile del servizio prevenzione e protezione la sicureza sul lavoro 81 mantiene quanto imposto dal precedente dettato normativo ed in particolare si possono optare per le tre scelte classiche ovvero la nomina del RSPP datore di alvoro, la formazione di un lavoratore oppure l'adozione di un consulente esterno.
In relazione alla formazione molto è stato esposto nel paragrafo precedente pertanto vi si rimanda integralmente.
Per quanto riguarda la nomina di un medico competente, cermo restando che è la valutazione dei rischi a definire la necessità di provvedere o meno alla sorveglianza sanitaria, il documento di valutazione dei rischi deve descrivere per quali rischi e per quali mansioni è prevista.
La sorveglianza sanitaria, stabilita salla sicurezza sul lavoro 81, fa riferimento genericamente ai seguenti:
Art.18 obbligo del datore di lavoro di inviare alla visita medica entro le scadenze previste dal programma sanitario comunicare tempestivamente al MC la cessazione del rapporto di lavoro.
Art.25 modalità di conservazione delle cartelle alla cessazione del lavoro consegna copia della cartella al lavoratore e lo informa per la conservazione il datore di lavoro conserva l’originale per 10 anni salvo diverse disposizioni del D.Lgs. 81/2008.
Art.40 entro il 31/12/2009 definizione allegati 3A e 3B secondo criteri di semplicità.
Art. 41 visita preventiva in fase preassuntiva visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute superiore ai 60 giorni consecutivi, per verificare l’idoneità alla mansione.
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