Autocertificazione valutazione rischi
L’autocertificazione valutazione rischi è un documento sostitutivo del documento di valutazione rischi previsto dall’art. 29, attraverso il quale il datore di lavoro, o il legale rappresentante o il socio amministratore, effettuano una valutazione dei rischi presenti in azienda riportando tale analisi in un documento di autocertificazione valutazione rischi circa l’effettuazione della valutazione stessa.
Come disposto dall’art. 29 comma 5 del d.lgs. 81/2008, recentemente aggiornato ed integrato dal d.lgs. 106/2009, entro il 31 dicembre 2010 nelle aziende con meno di dieci lavoratori, il datore di lavoro può effettuare una autocertificazione valutazione rischi.
Si ricorda che nel computo dei dieci lavoratori sono compresi anche i soci, i lavoratori a tempo parziale, i collaboratori a progetto, i lavoratori autonomi, i tirocinanti, gli stagisti, i volontari, i lavoratori in sostituzione, i lavoratori a domicilio che svolgono la loro attività in maniera esclusiva per il datore di lavoro e i lavoratori interinali.
L’autocertificazione valutazione rischi non può essere effettuata nei seguenti casi:
- aziende industriali soggette all’obbligo di notifica o rapporto ai sensi del d.lgs. 334/1999;
- negli impianti e nelle istallazioni di cui al d.lgs. 230/1995;
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di polveri, munizioni ed esplosivi;
- nelle centrali termoelettriche;
- nelle strutture di ricovero e cura, sia pubbliche private.
La nostra società, che da anni si occupa di salute e sicurezza sul lavoro, offre, a costi competitivi e con un alto standard qualitativo, un servizio di assistenza e consulenza al datore di lavoro che vuole effettuare una autocertificazione valutazione rischi.
Il servizio di autocertificazione valutazione rischi che offriamo prevede l’affiancamento al datore di lavoro di un professionista qualificato in grado di assisterlo nella valutazione nonché il rilascio di un modulo precompilato attraverso il quale il datore di lavoro potrà effettuare l’autocertificazione valutazione rischi ed eventualmente possiamo, se il cliente lo desidera, essere di aiuto per l'assunzione dell'eventuale incarico di RSPP nonchè renderci disponibili per l'adempimento dell'obbligo di formazione sicurezza sul lavoro mediantel'offerta completa di tutti i pacchetti formativi.
Ricordiamo comunque che trascorsi 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto interministeriale contenente le procedure standardizzate, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, l’autocertificazione non sarà più valida e occorrerà redigere un documento di valutazione rischi (DVR) pertanto ad oggi la scelta di redigere l'autocertificazione valutazione risschi rappresenta un intervento a scadenza sulla documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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